Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 10, recante disposizioni operative concernenti la possibilità per il lavoratore migrante di svolgere attività lavorativa nelle more dell’esito della domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale.
La circolare in commento, al fine di prevenire situazioni di lavoro irregolare e di disoccupazione involontaria, chiarisce che, in ossequio a un’interpretazione sistematica e conforme ai principi costituzionali della normativa vigente, è estensibile ai procedimenti di conversione quanto previsto dall’art. 5, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 286/1998.
Ne consegue che il lavoratore migrante, oltre a poter svolgere l’attività lavorativa nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, può altresì intraprendere regolarmente attività lavorative a carattere non stagionale in attesa della definizione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Resta fermo, tuttavia, il rispetto delle condizioni normative previste, in particolare:
• l’avvenuto rilascio della ricevuta attestante la presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno;
• il previo invio telematico del modello Unilav, ove trattasi di rapporto di lavoro subordinato;
• la denuncia del rapporto di lavoro all’INPS, nel caso di lavoro domestico.
Per consultare la circolare: https://bo-trasparenza.lavoro.gov.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=61