Con la circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative in merito all’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI) da parte dei titolari di permessi di soggiorno per “casi speciali”, disciplinati dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione).

La misura riguarda in particolare cittadine e cittadini migranti che siano vittime di violenza, grave sfruttamento lavorativo, violenza domestica o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’intervento chiarisce il perimetro dei beneficiari e rafforza il ruolo dell’ADI come strumento di sostegno economico e di inclusione sociale rivolto alle persone in condizione di particolare vulnerabilità.

Secondo quanto precisato nella circolare, i titolari dei permessi di soggiorno per “casi speciali” rientrano tra i soggetti legittimati all’accesso alla prestazione, con una disciplina che riconosce le specifiche condizioni di fragilità legate a percorsi di fuoriuscita da situazioni di sfruttamento o violenza. In tale quadro, vengono inoltre definiti i requisiti di accesso, precisando che non si applicano i consueti requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza, nonché quelli reddituali e patrimoniali previsti per altre categorie di beneficiari.

La circolare disciplina anche gli elementi essenziali relativi alla determinazione dell’importo e alla durata della prestazione, nell’ottica di garantire una presa in carico coerente con i percorsi di protezione e inclusione già attivati sul territorio. L’obiettivo è favorire la stabilità economica delle persone beneficiarie e sostenere i processi di autonomia, anche in connessione con i servizi sociali e i percorsi di inserimento lavorativo.

Per saperne di più: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.05.circolare-numero-58-del-20-05-2026_15262.html