Art. 600 c.p.

PRIMO ELEMENTO – Ambito di tutela

Nell’ambito dei rapporti di lavoro, l’art. 600 c.p. tutela la libertà personale e la dignità della persona, intese come libertà di autodeterminarsi nella scelta, nello svolgimento e nella cessazione dell’attività lavorativa.

La norma trova applicazione quando il rapporto di lavoro perde la sua natura contrattuale e, attraverso l’abuso della condizione di vulnerabilità, si trasforma in una relazione di dominio personale, nella quale il lavoratore è sottoposto a poteri di fatto analoghi a quelli del diritto di proprietà.

La fattispecie si configura quando il lavoratore viene mantenuto in una condizione di assoggettamento continuativo, tale da determinare una sostanziale eliminazione del diritto di autodeterminazione talmente grave da comprimere in modo assoluto qualunque libertà di scelta.

Lo sfruttamento connesso alla violazione di norme poste a tutela del lavoratore, che può integrare anche la fattispecie del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, è caratterizzato dalla significativa compromissione della capacità di autodeterminarsi del soggetto, a causa della verificata assenza di alternative esistenziali facilmente percorribili.

Pertanto, si configura il reato di cui all’art. 600 c.p. quando lo sfruttamento lavorativo si inserisce in un contesto di totale soggezione, dove la vittima è privata di qualsiasi capacità di scelta e non ha alcuna alternativa di vita percorribile se non quella di subire l’abuso. Non si tratta più solo di accettare condizioni di lavoro svantaggiose a causa di una difficoltà economica (come nel caso dell’art. 603-bis) ma di una vera e propria sottomissione che annienta la volontà del soggetto.