Sfruttamento lavorativo, la Cassazione chiarisce quando può scattare il reato (PARTE 1)

La Corte di Cassazione torna sul tema dello sfruttamento della manodopera e, con la sentenza n. 12685 del 7 aprile 2026, contribuisce a definire con maggiore precisione i confini dell’articolo 603-bis del Codice penale. La pronuncia affronta una questione di particolare interesse perché chiarisce che il reato non riguarda esclusivamente quei settori che, nell’immaginario comune, vengono tradizionalmente associati al fenomeno del caporalato.

A essere determinante, infatti, non è soltanto il settore economico nel quale opera l’impresa, ma soprattutto la natura concreta dell’attività svolta dai lavoratori e le condizioni nelle quali la prestazione viene effettuata. Anche nel terziario e nel settore dei servizi possono quindi verificarsi situazioni che devono essere valutate alla luce della disciplina sullo sfruttamento della manodopera, quando l’attività presenta le caratteristiche richieste dalla legge.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava lavoratori impiegati presso distributori di carburante. La vicenda ha permesso alla Cassazione di soffermarsi sulla nozione di “manodopera”, evidenziando come questa possa comprendere anche lavoratori impegnati in attività manuali all’interno di comparti diversi dall’agricoltura o dall’industria.

La questione diventa particolarmente rilevante quando alle mansioni svolte si accompagnano condizioni di lavoro fortemente penalizzanti. L’articolo 603-bis del Codice penale individua infatti una serie di elementi che possono rappresentare indicatori di sfruttamento, tra cui il pagamento reiterato di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi applicabili, la violazione delle norme sull’orario di lavoro, sui riposi e sulle ferie e il mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene.

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